lunedì, Febbraio 3, 2025

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Portabici e portasci posteriori, operativo il decreto che li salva. Tutti i dettagli

ROMA – Buone notizie per gli amanti della pedalata o dello sci che, a causa di una circolare del ministero dei Trasporti del settembre 2023, rischiavano di ritrovarsi con portabiciclette e portasci da gancio traino fuorilegge. Mentre infatti prima bastava una regolare omologazione perché fossero liberamente utilizzati, con la circolare erano state introdotte nuove regole molte restrittive. In particolare, non solo queste strutture amovibili, con o senza carico, non potevano superare la larghezza del veicolo, impedendo di fatto il trasporto di biciclette con entrambe le ruote montate, ma, se coprivano, anche parzialmente, targa e luci posteriori dovevano essere portati a collaudo presso la Motorizzazione Civile ed annotati sulla carta di circolazione del veicolo, pena l’applicazione di multe salate che, secondo le associazioni di categoria e dei consumatori, sarebbero ammontate tra i 200 e 350 euro.

Ora, grazie ad un decreto del ministro dei Trasporti e della Motorizzazione Matteo Salvini pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2025 e subito operativo, frutto di un percorso di consultazione con le aziende del settore e le principali associazioni di categoria, queste prescrizioni sono state eliminate. In particolare, il decreto stabilisce che le strutture amovibili portabagagli, portabici e portasci conformi al regolamento Unece n.26 e fissate posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino che occultano, con o senza carico, i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo, potranno essere installate senza la necessità di aggiornare la carta di circolazione. A patto però che rispettino i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio di traino, siano omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio del produttore, e siano presenti un alloggiamento per la targa e dispositivi supplementari di illuminazione e di segnalazione visiva.

Questi ultimi devono replicare quelli posteriori del veicolo, a eccezione della luce di arresto centrale in alto sul lunotto. Sulle regole di utilizzo, il decreto precisa che portabici e portasci possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori del mezzo. E, sull’alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile, consente l’applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della strada.

Infine, il decreto dispone che l’utilizzatore sia sempre tenuto a verificare la corretta installazione delle strutture amovibili portabici e portasci, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e il corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.

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