ROMA – Da sabato 14 dicembre, data in cui entrerà in vigore il nuovo codice della strada, le norme di utilizzo dei monopattini elettrici subiranno una vera e propria stretta. Con sanzioni, per chi non si adegua, che possono arrivare fino 800 euro. Un irrigidimento giustificato dalla frequente indisciplina e pericolosità di comportamento stradale dimostrata dagli utenti di questa forma di micromobilità cittadina, ma che potrebbero avere un impatto importante sulle società di sharing.
Le principali novità del nuovo Codice della strada riguardano l’obbligo della targa, dell’assicurazione e del casco per tutti gli utilizzatori, mentre finora il casco doveva essere usato solo dai minori di 18 anni. L’ottemperare a quest’ultima disposizione potrebbe essere particolarmente problematico per i gestori di monopattini elettrici in sharing, vista la difficoltà di distribuire i caschi ai clienti senza il rischio di furti o vandalismi, o le eventuali problematiche di sanificazione. Riguardo alla necessaria dotazione di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ovviamente si tratta di una novità soprattutto per i monopattini elettrici privati, visto che quelli in sharing già ne sono muniti. Per chi circola senza assicurazione è prevista una sanzione da 100 a 400 euro. Lo stesso importo dovrà essere sborsato dai proprietari dei monopattini che non dispongono di targa, ovvero, di “un contrassegno identificativo adesivo, non rimovibile e stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato’’, che sarà obbligatorio apporre in modo visibile sul veicolo. Si incorre nella medesima sanzione da 100 a 400 euro anche omettendo di comunicare la variazione di residenza o di sede. Dovrà invece pagare una multa da 200 a 800 euro chi circola su un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote o chi possiede monopattini non conformi ai requisiti tecnici e costruttivi.
I divieti di circolazione e sosta
Il nuovo Codice della strada introduce poi il divieto, per i monopattini elettrici, di circolare su strade dal limite di velocità superiore ai 50 chilometri orari e ne impedisce la circolazione su piste ciclabili ed all’interno delle aree pedonali.
Una misura che renderà felici molti è il divieto di sosta dei monopattini sul marciapiede. Se “il marciapiede, per dimensioni e caratteristiche, lo consente”, però, i Comuni, indicandolo con apposita segnaletica, “possono individuare aree di sosta anche sul marciapiede”. Purché rimanga comunque lo spazio per “la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità”. In generale, comunque, d’ora in poi i monopattini saranno parcheggiabili, oltre che nei posteggi di cicli e motocicli, esclusivamente in aree designate dal Comune, che potranno essere segnalate anche solo inserendo le loro coordinate GPS nel sito internet del Comune, pubblicamente consultabile.
Per adattarsi a queste nuove limitazioni di circolazione e di sosta, il Codice impone alle società di noleggio l’installazione sui monopattini di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree consentite.